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REVISIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA SULLA FIGURA DEL “NEUROPSICOLOGO” Stampa E-mail

REVISIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA SULLA FIGURA DEL “NEUROPSICOLOGO” (PROFESSIONISTA CHE OPERA IN AMBITO NEUROPSICOLOGICO)

Sin dalla sua costituzione, AINp ha perseguito, all’interno delle finalità previste dal suo Statuto, la tutela e la promozione della figura di chi opera professionalmente nel settore della Neuropsicologia. Impegnandoci oggi nella necessaria difesa dei legittimi interessi e delle aspettative di tanti colleghi, soprattutto i più giovani ed entusiasti, confidando nella loro numerosa e convinta adesione, riteniamo fondamentale precisare il quadro normativo vigente, al fine di fugare ogni residuo dubbio su quanto sosteniamo.

a)    LEGGE 18 FEBBRAIO 1989, n. 56: Ordinamento della professione di psicologo. (Pubblicata in G.U. del 24 febbraio 1989, n. 46).

Definizione della professione di Psicologo

Art. 1. La professione di psicologo comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Art. 2, 1° comma: Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.

b) Decreto 21 gennaio 1994 - G.U. 2 febbraio 1994, n. 26


Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro della finanze Decreta:

Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie:

a) biologo;

b) psicologo;

c) terapista della riabilitazione;

d) ortottista;

e) logopedista;

f) massaggiatore e massofisioterapista diplomato;

g) podologo
.

Quella di psicologo rientra quindi, limitatamente al suo ambito di intervento “clinico”, che rappresenta una delle sue diverse articolazioni operative, nell’insieme delle professioni sanitarie, come riconosciuto dal Decreto del Ministero della Salute del 21/01/1994, n. 246, che l’ha annoverata tra le quelle che erogano prestazioni fiscalmente esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

c) PARERE SULLA DIAGNOSI PSICOLOGICA E PSICOPATOLOGICA
Documento redatto in data 29-05-2009 dal Gruppo di Lavoro “Atti tipici” del CNOP e pubblicato in data 19-11-2009.

Da pag. 11:

Formazione alle abilità diagnostiche

La diagnosi che gli psicologi possono attuare concerne anche la psicopatologia, come si evince dalle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari da M-PSI/01 fino M-PSI/08 del Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000 del Ministero dell’Università e della Ricerca, presenti nei percorsi formativi universitari dello psicologo (classe 34 e 58/S di cui al DM 509/99 e classe L24 ed LM51 di cui al DM 270/04). 

Nel documento si argomenta ed afferma la pertinenza della diagnosi psicologica e psicopatologica al campo di esercizio della professionalità dello psicologo e, nel paragrafo dedicato alla “Formazione alle abilità diagnostiche”, si citano, a mo’ di esempio, alcune declaratorie dei settori scientifico-disciplinari, regolati dal D.M. del 4 Ottobre 2000 del MIUR, presenti nei percorsi formativi universitari dello psicologo. Lo psicologo, dunque è competente per la diagnosi nei settori da M-PSI/01 a M-PSI/08, come elencati dal Decreto Ministeriale.

d) DECLARATORIA DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
presenti nei percorsi formativo universitari dello psicologo, redatta dal MIUR e formalizzata nel Decreto Ministeriale del 4 Ottobre 2000.

Codificata in M-PSI/08, la Psicologia Clinica è così descritta:
 

“Il settore comprende le competenze relative ai metodi di studio e alle tecniche di intervento che, nei diversi modelli operativi (individuale, relazionale, familiare e di gruppo), caratterizzano le applicazioni cliniche della psicologia a differenti ambiti (persone, gruppi, sistemi) per la soluzione dei loro problemi. Nei campi della salute e sanitario, del disagio psicologico, degli aspetti psicologici delle psicopatologie (psicosomatiche, sessuologiche, tossicomaniche incluse), dette competenze, estese alla psicofisiologica e alla neuropsicologia clinica, sono volte all’analisi e alla soluzione di problemi tramite interventi di valutazione, prevenzione, riabilitazione psicologica e psicoterapia.”

 Ad avvalorare ulteriormente l’inclusione delle prestazioni in ambito neuropsicologico nella più vasta classe delle prestazioni di Psicologia Clinica, provvede quindi la Declaratoria dei settori scientifico-disciplinari, presenti nei percorsi formativo universitari dello psicologo, redatta dal MIUR e formalizzata nel Decreto Ministeriale del 4 Ottobre 2000. 

e) NOMENCLATORE-TARIFFARIO
A ciò si aggiunga che, nel Nomenclatore-Tariffario degli Psicologi, approvato nella sua stesura attualmente vigente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nell’adunanza del 23 settembre 2006, tra le prestazioni erogabili, inserite nell’Area denominata Diagnosi Psicologica, sono enumerate:
16. Valutazione neuropsicologica, include profilo psicofisiologico
23. Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi, test di profitto 

Mentre, nell’Area denominata Abilitazione e Riabilitazione Psicologica, sono enumerate: 
28. Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive.
29. Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativi.
30. Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie (per seduta). Include l’uso di strumenti o di programmi computerizzati.  .  

f) SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA POST LAUREAM:
D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162
Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

Capo I - Principi sull'assetto nell'ordinamento universitario delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

1. Finalità. Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università.

Presso le Università possono essere costituite:
a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;
b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;
c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

L’inclusione delle prestazioni neuropsicologiche nella più vasta classe delle prestazioni Psicologiche, viene comunque ribadita ulteriormente dal D.M. 24.07.2006 di Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica che ha compreso la “Neuropsicologia” tra le scuole di specializzazione di area psicologica. La frequentazione di una Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia i cui corsi hanno durata quinquennale e sono aperti esclusivamente a chi è in possesso dell’abilitazione alla professione di Psicologo è, al momento, la sola modalità di ottenimento del titolo di “Specialista in Neuropsicologia”.

Il recente Decreto Ministeriale dopo aver precisato, all’art. 2 che le Scuole di specializzazione di area psicologica afferiscono alle facoltà di psicologia, ha previsto che le scuole di specializzazione di area psicologica comprendono, tra l’altåro, la Neuropsicologia. Nell’allegato al decreto è specificato che:

Lo specialista in Neuropsicologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dei disordini cognitivi ed emotivo-motivazionali associati a lesioni o disfunzioni del sistema nervoso nelle varie epoche di vita (sviluppo, età adulta ed anziana), con particolare riguardo alla diagnostica comportamentale mediante test psicometrici, alla riabilitazione cognitiva e comportamentale, al monitoraggio dell’evoluzione temporale di tali deficit, e ad aspetti sub specialistici interdisciplinari quali la psicologia forense. In particolare, deve disporre di conoscenze ed esperienze atte a svolgere e coordinare le seguenti attività: identificare i deficit cognitivi ed emotivo motivazionali determinati da lesioni o disfunzioni cerebrali (deficit del linguaggio, afasia e disordini della lettura e della scrittura; deficit della percezione visiva e spaziale, agnosia e negligenza spaziale unilaterale; deficit della memoria, amnesia; deficit dell’attenzione e della programmazione e realizzazione del comportamento motorio e dell’azione complessa), valutare i predetti deficit mediante test psicometrici, interviste e questionari; analizzare risultati quantitativi degli accertamenti mediante tecniche statistiche descrittive ed inferenziali e utilizzando le tecnologie informatiche; organizzare i programmi di riabilitazione dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali e gli interventi atti a favorire il compenso funzionale, mediante l’utilizzazione delle abilità residue; promuovere, realizzare e valutare gli interventi psicoterapeutici e di comunità atti a favorire il recupero del benessere psicosociale… 

Emerge, chiaramente espressa, la competenza dello psicologo (anche non specializzato in Neuropsicologia), nella diagnosi e riabilitazione neuropsicologica, nonché emerge che non vi è bisogno di considerare la neuropsicologia in modo diverso da come si considerano le altre branche di attività psicologica, il cui titolo specialistico è acquisibile dopo la laurea. Non vi è stata né vi sarà sanatoria per la psicologia clinica, per la psicologia della salute né per la valutazione psicologica, per citare le specializzazioni post lauream relative all’offerta formativa dell’Università La Sapienza di Roma.

Risulta illegittimo, oltre che contrario a quanto sostenuto dallo stesso CNOP, pensare di poter operare un’ablazione delle prerogative professionali degli psicologi, impedendo loro l’attività diagnostica in neuropsicologia clinica, espressamente prevista dalla vigente normativa.

Sulla base di quanto disposto dalla normativa riportata, lo Psicologo abilitato all’esercizio della professione può legalmente erogare tutte, nessuna esclusa, le prestazioni sanitarie sopra citate, relative all’area di intervento clinico neuropsicologico, senza dimenticare, oltretutto che è stato abilitato a questo tramite un Esame di Stato (magari proprio con un compito di diagnosi neuropsicologica!) ed un’iscrizione all’Albo degli Psicologi, magari dopo aver seguito un percorso universitario con una Laurea specialistica proprio nel’ambito della neuropsicologia. Se tali professionisti non potessero lavorare nell’ambito della neuropsicologia quale sarebbe allora la loro professionalità dopo un percorso universitario specifico in tale ambito, un tirocinio pratico di un anno nell’ambito neuropsicologico, un esame di stato che abiliti alla professione di Psicologo(come già espressa) ed una iscrizione all’Albo degli Psicologi?

Per un ulteriore approfondimento sulla figura del “Neuropsicologo” è possibile consultare i seguenti documenti nella loro versione integrale:

1- “LA FIGURA DELLO PSICOLOGO NEUROPSICOLOGO”
[scarica il documento in PDF]

(Documento approvato in data 25 marzo 2008 dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia)

2- “REQUISITI AUSPICABILI DI BUONA PRATICA PROFESSIONALE PER LO PSICOLOGO CHE OPERA IN AMBITO NEUROPSICOLOGICO"
[scarica il documento in PDF]

(Documento redatto dalla Commissione di Neuropsicologia dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte ed approvato a luglio 2009 dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte)

3- “E’ NEUROPSICOLOGO SOLO SE GIA’ LAUREATO IN PSICOLOGIA”
[scarica il documento in PDF]
(Documento approvato il 17 Luglio 2009 dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e pubblicato sul NOTIZIARIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO NUMERO 4/5 – 2009 - Sezione Tutela della Professione, pag. 96)

4- "DEFINIZIONI DELLE COMPETENZE E DEL RUOLO"
[scarica il documento in PDF]

(Documento redatto dall'Ordine degli Psicologi Liguria - Gruppo di Lavoro di Neuropsicologia)

5-"LA NEUROPSICOLOGIA"
[scarica il documento in PDF]

(Documento dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna)

6- "RIASSETTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA"
[scarica il documento in PDF]

6bis- "RIASSETTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA"
[scarica il documento in PDF]

6ter- "ALLEGATO ORDINAMENTI DIDATTICI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA"
[scarica il documento in PDF]

7- "Modifica al decreto ministeriale 1° agosto 2005 per la soppressione della Scuola di specializzazione di «Psicologia clinica» e l'integrazione del decreto 24 luglio 2006 con l'iscrizione della stessa Scuola tra quelle di area psicologica."
[scarica il documento in PDF]

Torino 09 ottobre 2010

F.to Il Consiglio Direttivo Nazionale AINp


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